Scuola Media Statale  “Giancarlo Puecher”

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PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA

DEGLI ALUNNI STRANIERI

 

 

 

 

 

Il Protocollo di Accoglienza definisce le pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza. E’ uno strumento di lavoro elaborato tenendo conto  delle finalità formative espresse nel P.O.F. e delle risorse disponibili e contiene criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti l’iscrizione, la rilevazione delle competenze, la ricostruzione della storia pregressa, l’inserimento e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.

Finalità

Il Protocollo d’Accoglienza Stranieri ha la finalità di:

- definire e attivare pratiche condivise all’interno della scuola in tema d’accoglienza di alunni stranieri

- facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente

- favorire un clima d’accoglienza nella scuola

-    entrare in relazione con la famiglia immigrata

-    promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale

 

Prima accoglienza

Al momento del primo contatto con la scuola,  la Segreteria  o il  Dirigente Scolastico

·     le prime informazioni sulla scuola

·     richiede la documentazione necessaria 

·      fissa un appuntamento col  Docente incaricato

 

Valutazione della situazione di partenza

 

Nel caso di alunni che abbiano una minima competenza in lingua italiana verranno somministrate delle prove di ingresso  finalizzate ad accertare:

·     il livello di conoscenza della lingua  L2Italbase – L2Italstudio ( attraverso test predisposti e somministrati  dal Docente incaricato)

·      il livello di conoscenze e competenze disciplinari trasversali ( attraverso test predisposti dai Docenti curricolari e somministrati  dal Docente incaricato)

 

Le informazioni raccolte e i risultati dei test verranno poi comunicati al Docente coordinatore della classe nella quale l'alunno verrà inserito.

 

 

 

Criteri di inserimento nelle classi

 

La normativa vigente consiglia di iscrivere l’alunno straniero neo arrivato nella classe corrispondente all’età anagrafica al fine di non aggravare ulteriormente il disagio

derivato dal cambiamento radicale cui è stato già sottoposto con l’immigrazione, disagio che potrebbe aumentare nella condizione di retrocessione in una classe inferiore e creare una forte demotivazione ad apprendere.

Tuttavia in alcuni casi, grazie al periodo di osservazione che consente di effettuare una diagnosi appropriata, è possibile valutare l’opportunità di un inserimento in una classe antecedente.

 

Effettuata l’osservazione ed esaminato il profilo d’ingresso dell’alunno neoarrivato, il Dirigente Scolastico assegna l'alunno a una classe/sezione dopo aver preso in considerazione:

·     numero di allievi per classe

·     presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro paese di provenienza

·     distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe

·     situazione didattica e relazionale della classe

·     presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia della loro disabilità

·     presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o scolastico

 

 

 

Seconda accoglienza

 

Definito l’inserimento, il Consiglio di classe presieduto dal coordinatore che fornisce ai colleghi tutte le informazioni raccolte sull’alunno e la sua famiglia,

·     stabilisce con chiarezza la programmazione individualizzata: le scelte curriculari prioritarie; le abilità e conoscenze da potenziare rispetto al livello di partenza dell’alunno; l’adattamento dei programmi

·      chiarisce i criteri di valutazione

·      prestabilisce le modalità di comunicazione scuola – famiglia ed eventualmente si avvale di un mediatore culturale

 

Il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso individualizzato che contempli la frequenza di un    corso di prima alfabetizzazione per acquisire la lingua

italiana indispensabile per comunicare nella vita quotidiana e la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza

linguistica. In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verranno

valutate. Il Consiglio di classe potrà prevedere che le ore di seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente la seconda lingua comunitaria non sarà oggetto di valutazione e di prova d’esame (MIUR CM 46 del 28.05.2011)

 

La valutazione

 

Le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” affermano che “benché la norma (il DPR n. 394 del 1999) non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione...In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui di decide il passaggio e meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno…”.

Il DPR n. 394 del 1999 sottolinea inoltre che, in generale, mentre la lingua per comunicare viene appresa – a seconda dell’età, della provenienza , dell’uso in ambiente extrascolastico –  in un arco di tempo che oscilla da un mese a un anno, la lingua per lo studio viene appresa in alcuni anni ( dai 3 ai 5 anni).

Tenuto conto di queste importanti indicazioni, il Collegio dei docenti stabilisce che nella valutazione degli alunni stranieri

 

·     il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno  linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare). L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe oppure nel laboratorio linguistico) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare

·     nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello  linguistico (come scienze, storia, educazione tecnica teorica, geografia, letteratura…) qualora, alla fine del primo quadrimestre, gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e pertanto non possano essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere non valutato sulla scheda di valutazione, spiegandone poi le motivazioni a verbale oppure scrivendo esplicitamente : non viene valutato perché è nella prima fase di alfabetizzazione”

·     quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione stabilita dal consiglio di classe.

·     al momento degli esami di terza media , si valutano gli obiettivi minimi stabiliti in tutte le discipline , siano essi relativi alle competenze linguistiche o relativi a competenze disciplinari

 

Si sottolinea inoltre che, come per  tutti gli alunni, anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque presenti in ogni disciplina quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio.

Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno prendere in considerazione una pluralità di elementi:

·     la situazione di eventuale svantaggio linguistico e il rispetto dei tempi di apprendimento dell’italiano come L2

·     il percorso dell’alunno, i passi realizzati,gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate

·     il prevedibile sviluppo dell’alunno

 

 

Riferimenti normativi a proposito di Integrazione e Intercultura:

·     La C.M. 8/9/1989 n.301.”Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio”.

·     Il DL 25/7/1998 ,n.286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

·      Il DPR 31/8/1999, n.394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

·     “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, MIUR, febbraio 2006.