
Scuola
Media Statale “Giancarlo
Puecher”
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PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA
DEGLI ALUNNI STRANIERI
Il Protocollo di
Accoglienza definisce le pratiche condivise all’interno della scuola in tema di
accoglienza. E’ uno strumento di lavoro elaborato tenendo conto delle finalità
formative espresse nel P.O.F. e delle risorse
disponibili e contiene criteri, principi, indicazioni, procedure riguardanti
l’iscrizione, la rilevazione delle competenze, la ricostruzione della storia
pregressa, l’inserimento e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.
Finalità
Il Protocollo d’Accoglienza
Stranieri ha la finalità di:
- definire e attivare pratiche condivise all’interno della scuola
in tema d’accoglienza di alunni stranieri
- facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e
sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente
- favorire un clima d’accoglienza nella scuola
- entrare in relazione con la
famiglia immigrata
- promuovere la comunicazione e la
collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e
dell’educazione interculturale
Prima accoglienza
Al momento del primo
contatto con la scuola,
la Segreteria o il Dirigente Scolastico
· dà le prime informazioni
sulla scuola
· richiede la documentazione
necessaria
· fissa un appuntamento
col Docente incaricato
Valutazione della situazione di partenza
Nel caso di alunni che abbiano una minima competenza in lingua italiana
verranno somministrate delle prove di
ingresso finalizzate
ad accertare:
· il livello di conoscenza della lingua L2Italbase – L2Italstudio ( attraverso test
predisposti e somministrati dal Docente incaricato)
· il
livello di conoscenze e competenze disciplinari trasversali ( attraverso test
predisposti dai Docenti curricolari e somministrati dal Docente incaricato)
Le informazioni raccolte e i risultati dei test
verranno poi comunicati al Docente coordinatore della classe nella quale
l'alunno verrà inserito.
Criteri di inserimento nelle classi
La normativa vigente consiglia di iscrivere l’alunno
straniero neo arrivato nella classe corrispondente
all’età anagrafica al fine di non aggravare ulteriormente il disagio
derivato dal cambiamento
radicale cui è stato già sottoposto con l’immigrazione, disagio che potrebbe
aumentare nella condizione di retrocessione in una classe inferiore e creare
una forte demotivazione ad apprendere.
Tuttavia in alcuni casi, grazie al periodo di osservazione che consente
di effettuare una diagnosi appropriata, è possibile valutare l’opportunità di
un inserimento in una classe antecedente.
Effettuata l’osservazione ed esaminato il profilo d’ingresso
dell’alunno neoarrivato, il Dirigente
Scolastico assegna l'alunno a una classe/sezione dopo aver preso
in considerazione:
· numero di allievi per classe
· presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro paese di
provenienza
· distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe
· situazione didattica e relazionale della classe
· presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia
della loro disabilità
· presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o
scolastico
Seconda accoglienza
Definito l’inserimento, il Consiglio
di classe presieduto
dal coordinatore che fornisce ai colleghi tutte le informazioni raccolte
sull’alunno e la sua famiglia,
· stabilisce con chiarezza la programmazione individualizzata: le scelte curriculari prioritarie; le abilità e
conoscenze da potenziare rispetto al livello di partenza dell’alunno; l’adattamento
dei programmi
· chiarisce i criteri di valutazione
· prestabilisce le modalità di comunicazione scuola – famiglia ed eventualmente
si avvale di un mediatore culturale
Il Consiglio di Classe potrà prevedere un percorso
individualizzato che contempli la frequenza di un corso di prima alfabetizzazione per
acquisire la lingua
italiana indispensabile per
comunicare nella vita quotidiana e la temporanea esclusione dal curriculum di
alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza
linguistica. In loro
luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento
linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verranno
valutate. Il Consiglio di
classe potrà prevedere che le ore di seconda lingua comunitaria siano
utilizzate per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente
la seconda lingua comunitaria non sarà oggetto di valutazione e di prova
d’esame (MIUR CM 46 del 28.05.2011)
La valutazione
Le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri” affermano che “benché
la norma (il DPR n. 394 del 1999) non
accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei
programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione...In questo contesto, che privilegia la valutazione
formativa rispetto a quella certificativa si prendono
in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi
possibili, la motivazione e l’impegno e soprattutto le potenzialità di
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui di decide il passaggio e meno da una classe all’altra o da un
grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento a una pluralità di
elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno…”.
Il DPR n. 394 del 1999 sottolinea inoltre che, in generale,
mentre la lingua per comunicare viene appresa – a seconda dell’età, della provenienza , dell’uso
in ambiente extrascolastico – in un arco
di tempo che oscilla da un mese a un anno, la lingua per lo studio viene
appresa in alcuni anni ( dai 3 ai 5 anni).
Tenuto conto di queste importanti
indicazioni, il Collegio dei docenti stabilisce che nella valutazione degli
alunni stranieri
· il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di
alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano
(intesa come materia curriculare). L’attività di
alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto
di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe oppure nel laboratorio
linguistico) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate
con l’insegnante curriculare
· nelle materie i cui
contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico (come scienze, storia, educazione
tecnica teorica, geografia, letteratura…) qualora, alla fine del primo quadrimestre, gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti
ad affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati, e pertanto non
possano essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere non valutato
sulla scheda di valutazione, spiegandone poi le motivazioni a verbale
oppure scrivendo esplicitamente : non viene valutato perché è nella prima
fase di alfabetizzazione”
· quando sarà possibile
affrontare i contenuti delle discipline curriculari, essi dovranno essere
opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e
semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti dalla programmazione stabilita dal consiglio di classe.
· al momento degli esami di terza media , si
valutano gli obiettivi minimi stabiliti in tutte le discipline , siano essi
relativi alle competenze linguistiche o relativi a competenze disciplinari
Si sottolinea inoltre che, come per tutti gli alunni, anche per gli alunni
stranieri, il voto/valutazione sommativa non può
essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve
tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque
presenti in ogni disciplina quali impegno, partecipazione, progressione
nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio.
Per la valutazione degli alunni stranieri inoltre è opportuno
prendere in considerazione una pluralità di elementi:
· la
situazione di eventuale svantaggio linguistico e il rispetto dei tempi di
apprendimento dell’italiano come L2
· il percorso
dell’alunno, i passi realizzati,gli obiettivi possibili, la motivazione e
l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate
· il prevedibile
sviluppo dell’alunno
Riferimenti normativi a proposito di Integrazione e Intercultura:
· La C.M. 8/9/1989 n.301.”Inserimento degli
alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per
l’esercizio del diritto allo studio”.
· Il DL 25/7/1998 ,n.286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero”
· Il DPR
31/8/1999, n.394 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”.
· “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni
stranieri”, MIUR, febbraio 2006.